Le parti stipulanti ritengono necessario nelle premesse del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, rappresentare le trasformazioni che stanno caratterizzando il settore, le sfide future che dovranno essere affrontate, le azioni comuni necessarie per lo sviluppo delle imprese e del salario delle lavoratrici e dei lavoratori, le azioni per migliorare la sicurezza e la qualità della vita di chi opera all’ interno della logistica integrata e del trasporto.
La logistica integrata e del trasporto rappresenta sempre più il terreno di confronto nei nuovi assetti globali, delle sperimentazioni digitali e tecnologiche che stanno concentrando in questo settore: a partire dall’intelligenza artificiale, 5G, blockchain e dalla transizione digitale che modificherà non solo la logistica dei magazzini ma anche i mezzi utilizzati per il trasporto.
Internet ha creato in pochi anni una grande piazza dove ogni giorno si incontrano e intrattengono relazioni centinaia di milioni di soggetti: questo mercato è il più grande che sia mai esistito e presenta caratteristiche del tutto nuove.
L’e-commerce è attivo 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno. Consente a tutti i potenziali clienti della terra un confronto istantaneo tra beni analoghi prodotti in luoghi molto lontani tra loro. Permette di fare acquisti in tempo reale con pagamenti on-line.
Questo nuovo tipo di fare transazioni in rete mette in discussione l’attuale struttura det canali commerciali tradizionali poiché si fonda su un contatto diretto tra produttore e cliente senza ulteriori mediazioni.
All’intermediario commerciale si sostituisce l’impresa di trasporto-spedizione-logistica che vede dischiudersi un nuovo vasto campo di attività: l’e-Fulfilment cioè il soddisfacimento degli ordini on-line andando ben oltre la semplice distribuzione fisica delle merci.
L’e-Fulfilment rispetto ai tradizionali servizi logistici fin qui conosciuti (magazzinaggio, trasporto e consegna) comprende la presa dell’ordine direttamente dal cliente finale, l’incasso e i servizi post-transazione quali rese, riparazioni, ecc.
In altre parole le imprese destinatarie della presente normativa saranno chiamate a adattarsi alle mutate condizioni che si creano lungo la catena della distribuzione dei beni per offrire nuovi servizi a valore aggiunto alle imprese, ridefinendo il concetto stesso di catena logistica.
L’e-Fulfilment collegato all’e-Commerce Business to Business (B2B) e ancor più al Business to Consumer (B2C) richiederà alle aziende massima flessibilità negli orari per gestire gli ordini in qualsiasi ora e preparare le spedizioni e realizzare le consegne nelle ore e nei giorni più graditi alla clientela.
Lo sviluppo delle tecnologie che stanno guidando il cambiamento ha determinato la nascita di nuove figure professionali. Le parti avevano già istituito una Commissione tecnica per la revisioni dei profili e avviato la discussione in tal senso.
Oggi, nel pieno della transizione tecnologica del settore, occorre ricomprendere le figure legate alla “Information Tecnology”, a partire dalla gestione dei dati, dalla loro elaborazione e dalla creazione di sistemi tecnologici e dalla sicurezza digitale.
Occorre inoltre tener conto delle professioni che, sempre in relazione allo sviluppo della tecnologia e della multiculturalità nel settore, operano nella gestione, controllo del flusso e stoccaggio delle merci, del ciclo produttivo, degli acquisti tecnologici, dell’automazione della logistica del sito, della gestione dell’ultimo miglio, della mediazione culturale.
L’innovazione tecnologica non solo per quanto riguarda gli hardware ma soprattutto i software sarà tra le sfide centrali che questo settore sta affrontando.
Le ricadute che questo processo avrà nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori dovranno essere accompagnate da un corrispondente incremento della formazione continua per mantenete i livelli occupazionali e non disperdere professionalità, anche attingendo a programmi di formazione finanziata.
Questi mutamenti hanno la necessità di essere accompagnati da un sostegno legislativo per lo sviluppo e per la connessione sempre più spinta delle piattaforme logistiche, nel campo digitale ed infrastrutturale, ma anche per garantire la tutela di asset strategici, tenuto conto che da tempo si stanno affermando processi globali di verticalizzazione e finanziarizzazione dell’intera filiera della logistica e del trasporto integrato.
Questo comporta l’esigenza di individuare nuove aree destinate a magazzini. I Pums in questo contesto possono avere un ruolo centrale per la riutilizzazione di aree industriali dismesse e nel creare collegamenti per diminuire l’impatto ambientale e sulla mobilità delle aree urbane, utilizzando prevalentemente veicoli di ultima generazione minore impatto.
Le ZES e le ZLS devono essere strumenti grazie ai quali nei territori si possano mettere in campo
soluzioni amministrative ed incentivi di natura economica per attirare attività di reshoring\backshoring.
Per questo diventa necessaria anche un’azione congiunta delle strutture tertitoriali delle AADD e delle OOSS nei confronti delle istituzioni locali.
In questi anni la trasformazione dettata dal mercato europeo e dalla forte internazionalizzazione dei traffici è penetrata nelle varie realtà del trasporto merci con una diffusione di interlocutori nuovi che hanno prodotto significative qualificazioni della funzione tradizionale della spedizione delle merci: operatori multimodali, logistica, couriers, trasporti specifici e specialistici.
Ne consegue un confronto sulla prospettiva, per la quale è condizionante un riequilibio e un riproporzionamento delle risorse pubbliche delle regioni e a livello governativo, funzionale al sostegno del processo di ristrutturazione del settore e della sua articolazione su strada, ferrovia, mare e cielo che richiede combinazioni di fattori, qualità e densità di investimenti, sviluppo di nuove professionalità e competenze, incremento dei posti di lavoro.
Nell’avanzare richieste di risorse pubbliche per il settore si dovrà tener conto della necessita di investimenti infrastrutturali per la realizzazione di aree di sosta che garantiscano la qualità del risposo e delle necessità degli autisti, cosi come il sostegno per la transizione ambientale, digitale e per le dotazioni di sicurezza dei mezzi.
Le parti si danno reciproco impegno ad incontrarsi allo scopo di effettuare una congiunta valutazione delle situazioni contingenti riguardo sicurezza stradale, tempi di attesa, viabilità e connessa sicurezza dei mezzi operativi, al fine di promuovere iniziative congiunte nei confronti del Governo e delle Istituzioni Europee ed Internazionali.
Il nostro Paese dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo di attività che generano valore aggiunto per il territorio e la nostra azione comune dovrà far sì che queste attività possano generare sviluppo per le imprese e buona e stabile occupazione.
Perché ciò si realizzi c’è la necessità di significativi avanzamenti in termini di: programmazione e infrastrutture, complessivamente di regole e di legalità, qualità della vita delle lavoratrici e lavoratori del settore, oltre ad elevati standard di sicurezza e di programmi di formazione, a partire dalle nuove tecnologie e di politiche attive per favorite un adeguato bilanciamento di genere all’interno del settore.
Le parti convengono sulla opportunità che l’attività del settore si debba sviluppare sia per eseguire in maniera più qualificata e funzionale i servizi di trasporto, sia per integrare tale attività con le altre che riguardano la logistica industriale e l’intermodalità dei trasporti e la movimentazione delle merci.
La risposta strutturale ai problemi di squilibrio, congestione, inquinamento e sicurezza del trasporto di merci consiste, nel breve periodo, nell’intermodalità che si configura come un sistema che ha bisogno di imprese più strutturate sia dal punto di vista della capitalizzazione sia da quello dell’aggregazione.
Attraverso lo sviluppo di imprese strutturate le stesse avranno la possibilità di essere competitive nel mercato dei traffici nazionali ed internazionali delle merci, dando stabilità alla situazione economica dell’azienda e un futuro certo ai lavoratori che vi operano all’interno delle stesse.
A rendere sempre più strutturate le imprese, in questi anni, hanno contribuito i processi di qualificazione della filiera che hanno anche portato al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratoti con conseguente salvaguardia e incremento dei livelli occupazionali e della professionalità degli addetti del settore.
I processi di qualificazione delle filiere dei fornitori, cosi come quelli di internalizzazione, dovranno essere strategicamente adottati dalle imprese anche per innalzare i livelli di legalità del settore. Per ulteriormente meglio qualificare il tema della legalità occorre inoltre riprendere il Tavolo della Legalità i Ministeri competenti, così come convenuto negli Avvisi comuni sottoscritti il 3 dicembre 2020 ed allegati al presente rinnovo, di cui sono parte integrante.
L’unicità contrattuale, nell’ambito della filiera logistica, trasporto, spedizione, deposito, trasloco, smistamento, raccolta, delivery, distribuzione e consegna di merci, qualunque sia la modalità attraverso cui viene svolta l’attività negli anni ha caratterizzato il CCNL Logistica traporto merci e spedizione che è stato in questi anni lo strumento grazie al quale si sono governati i processi e migliorato le condizioni economiche e normative e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.
Le Parti ribadiscono che riconoscono il presente CCNL come unico strumento di regolamentazione del settore nel rispetto degli accordi interconfederali in materia sottoscritti fra le confederazioni delle Parti firmatarie, e che lo stesso garantisca la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutte le lavoratrici e lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
Richiedono nel contempo che il Governo affianchi questo importante strumento di regolazione del settore attraverso un intervento normativo condiviso con le parti stipulanti il CCNL volto anche ad arginare forme di dumping contrattuale.
Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare i diritti di informazione e consultazione, gli strumenti di partecipazione e più in generale il sistema di relazioni industriali e diritti sindacali, i minimi conglobati, la classificazione dei lavoratori, la durata dell’orario di lavoro, la regolamentazione della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria integrativa.
Le parti condividono che si debba sempre più valorizzare la contrattazione di secondo livello aziendale e/o territoriale, con ambiti e materie non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale, individuando le sole articolazioni delle parti stipulanti il presente CCNL quali soggetti abilitanti a tale contrattazione.
Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire I’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
La patte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data del ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
A condizione che siano stati rispettati i tempi e le procedure di cui in premessa, in caso di ritardato rinnovo del CCNL, dalla data di scadenza del contratto precedente, sarà erogata una copertura economica che le parti individuano essere pari al 40% dell’inflazione, riferita all’anno precedente da calcolarsi sulla base di calcolo convenzionale indicata in calce alla tabella dei minimi tabellati; dopo 6 mesi la suddetta percentuale passerà al 60%.
Di tale somma erogata si dovrà tenere conto in sede di rinnovo.
Dichiarazione congiunta associazioni artigiane/organizzazioni sindacali
Premessa
Le parti, nel riconoscere la specificità dell’attività imprenditoriale e del sistema di relazioni sindacali nell’artigianato, valutata l’importanza che lo sviluppo dell’imprenditoria artigiana ha assunto nell’economia e nel Paese, attribuiscono all’esperienza delle relazioni sindacali e della bilateralità maturata nel comparto, una fondamentale funzione non solo per lo sviluppo dell’artigianato in senso lato, ma anche per lo sviluppo del settore artigiano del trasporto merci dal punto di vista economico, produttivo ed occupazionale.
Proprio per questo le parti ritengono importante evidenziate la nuova stagione di confronto tesa a rilanciare le relazioni sindacali nell’artigianato, attraverso un modello di relazioni sindacali che aiuti lo sviluppo, contribuisca a risolvere le difficolta di aree e settori specifici, migliori le condizioni dei lavoratori all’interno ed all’esterno dei luoghi di lavoro, aumenti la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese, favorisca l’innovazione ed una formazione di qualità nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Diritti e Agibilità sindacali
Per le imprese artigiane di autotrasporto merci si applicano gli accordi interconfederali del 21 dicembre 1983 e del 21 luglio 1988 e successive modifiche e integrazioni, nonché quanto previsto nella Sezione Artigiana del presente CCNL.
Sistema contrattuale
Le parti proseguiranno il confronto teso ad armonizzare la regolamentazione del presente
CCNL alla luce di quanto previsto negli accordi interconfederali sul sistema contrattuale e di relazioni sindacali in essere nell’artigianato. È in ogni caso esclusa la duplicità di erogazioni allo stesso titolo.
Rappresentante per la sicurezza
In materia di rappresentante per la sicurezza trova applicazione l’accordo sottoscritto il 13 settembre 2013, e successive modifiche, tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei,
lavoratori e le relative intese attuative regionali.
Dichiarazione congiunta associazioni cooperative/ organizzazioni sindacali
Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari rispetto alle imprese private. Esse si prefiggono, oltre gli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra i quali la promozione dell’occupazione e lo sviluppo professionale dei soci, dei lavoratori e delle lavoratrici.
Le parti prendono, inoltre, atto che la disciplina del socio lavoratore di cooperativa è stata definita dalla legge 3 aprile 2001 n. 142, la quale ha previsto che i soci lavoratoti di cooperativa:
- a. concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
- b. partecipano all’elaborazione di programmi di sviluppo alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
- c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d. mettono a disposizione le proprie capacita professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
In considerazione di ciò, le associazioni cooperative e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL convengono che il trattamento economico del socio delle cooperative del settore è quello previsto dal presente CCNL e con le modalità le specificità definite nella Sezione Cooperative contenuta nel presente CCNL, ferme restando le prerogative statutarie delle cooperative e le delibere delle assemblee sociali.
Per quanto attiene, infine, i trattamenti di previdenza complementare previsti dall’articolo 50 del presente CCNL, le Associazioni cooperative e le OO.SS. firmatarie il presente CCNL individuano il Fondo Pensione Previdenza Cooperativa.
Infine per quanto attiene la formazione continua si fa riferimento al Fondo Interprofessionale Cooperativo “Fon.coop”.
A tal fine le parti, ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.
Ai sensi della Legge 4 giugno 1973, n. 311, in materia di funzione di assistenza contrattuale, le parti datoriali possono attuare quanto previsto da tale norma prevedendo strumenti di assistenza contrattuale a favore di tutte le imprese che applicano il presente CCNL, nel rispetto del vincolo della rappresentanza.
Le parti convengono che sia istituita una Commissione Tecnica Paritetica che curerà la stesura del CCNL, impegnandosi ad utilizzare un linguaggio inclusivo della diversità e della parità di genere, e stampa del testo contrattuale, che si riunirà il 28 febbraio 2025 per definire il programma e le modalità di lavoro.