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Art. 98 – Malattia ed infortunio sul lavoro

Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro al fine di poter essere sottoposto all’eventuale visita di controllo nelle seguenti fasce orarie: 

  • dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
  • dalle ore 17,00 alle ore 19,00 

in qualunque giorno della settimana, anche se non lavorativo. Vengono fatte salve eventuali variazioni disposte a livello nazionale o territoriale dalle competenti autorità. 

Ogni mutamento d’indirizzo all’inizio o durante il periodo di assenza deve essere tempestivamente comunicato all’azienda. 

Il lavoratore, che per i motivi giustificativi previsti dall’INPS abbia necessità di assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce orarie sopra previste è tenuto, salvo giustificato impedimento a darne preventiva comunicazione all’azienda. 

Il lavoratore che, salvo i casi previsti dal precedente comma 4, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie indicate, incorre nei provvedimenti economici previsti dalle vigenti norme di legge, salva l’eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari. 

Al termine del periodo di assenza il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per ricevere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.