CCNL > Sezione Seconda > Titolo IV: Svolgimento del Rapporto di Lavoro > Capo VII: Malattia e Infortunio > Art. 96 – Trattamento per malattia di breve durata

Art. 96 – Trattamento per malattia di breve durata

L’Azienda, in via sperimentale, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio – 31 dicembre), corrisponderà l’indennità di malattia nel periodo di carenza solo per i primi 5 eventi morbosi salvo che l’assenza sia dovuta a qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita o a ricovero ospedaliero, Day Hospital ed emodialisi, e che tali circostanze siano debitamente documentate. 

Al fine di ridurre le assenze per malattie di breve durata e prevenire situazioni di abuso del periodo di carenza, viene riconosciuto, in via sperimentale, a ciascun lavoratore annualmente un contributo di € 150,00. 

Ai dipendenti che si assentino per malattie di durata non superiore ai cinque giorni, verrà trattenuta una somma pari ad € 50,00 per evento (somma trattenuta dal premio e fino a concorrenza dello stesso). 

Tale trattenuta opererà solo a partire dal terzo evento morboso. 

Le somme non erogate incrementeranno il contributo annuale di cui al secondo comma e saranno suddivise tra i lavoratori che abbiano effettuato un numero di assenze non superiore a 3 eventi di durata massima di 5 giorni.