Agli effetti di quanto previsto nel presente Capo si intende per “malattia” ogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa da cui dipende, che comporti incapacità al lavoro specifico al quale il lavoratore è addetto, o che comunque comporti la necessità di assistenza medica o la somministrazione di sussidi terapeutici, salvo i casi che rientrano nella normativa contrattuale e di legge sugli infortuni.
In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, l’assenza si considera ingiustificata, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto:
- per 245 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
- per 365 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma, e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2). L’arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi mo-mento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l’esclusione del periodo di prova.
Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell’anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali.
Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l’azienda proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo T.F.R.. Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto, per il periodo successivo all’aspettativa, rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso e del T.F.R.
Ai lavoratori non in periodo di prova verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
- corresponsione dell’intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 3 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
- corresponsione dell’intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 1, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni.
Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall’INPS ma le integra per differenza, nell’ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati.
Per la determinazione delle quote di integrazione a carico dell’azienda si prende in considerazione unicamente la parte di indennità afferente la normale retribuzione globale mensile di cui punti 1, 2, 3, 4 e 6 aumentata figurativamente dell’incidenza contributiva a carico del dipendente.
In ciascun periodo di retribuzione l’azienda corrisponderà al lavoratore l’intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all’indennità in relazione alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per l’INPS.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso, fermo restando l’eventuale proseguimento del trattamento INPS, previsto in termini di legge.