Art. 88 – Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi

In caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente trattamento: 

  1. per le ore perdute, ma passate a disposizione dell’azienda, sarà corrisposta la retribuzione globale, con facoltà per l’azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori; 
  2. per le ore perdute per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell’evento, sarà corrisposta la retribuzione globale per la prima giornata di sospensione; 
  3. per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati anche tramite sms, e-mail, comunicazione scritta non sarà dovuta alcuna retribuzione. 

È ammesso il recupero a salario normale delle ore perdute per le cause di cui ai commi precedenti e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno oltre l’orario normale e in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l’interruzione.