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Art. 86 – Permessi per gravi e documentati motivi familiari

Il lavoratore può richiedere e usufruire di un periodo di congedo, della durata non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa, per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell’art.4, comma 2 della legge 8 marzo 2000 n.53 e dell’art.2 del Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 luglio 2000 n.278 (“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n.53 concernente congedi per eventi e cause particolari”). 

Il congedo deve essere motivato dalla situazione personale del lavoratore, di un componente della sua famiglia anagrafica, del coniuge, dei figli, e delle altre persone indicate dall’art. 433 del Codice Civile anche se non conviventi, di persone portatrici di handicap, che siano parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. 

I gravi motivi per i quali è giustificata la richiesta del congedo di cui al presente comma sono costituiti da: 

  • necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone indicate sopra;
  • necessità di impegno particolare nella cura o nell’assistenza di una delle persone suindicate;
  • situazione di grave disagio personale (esclusa l’ipotesi di malattia) del lavoratore;
  • specifiche patologie acute o croniche a carico di una delle persone suindicate quali quelle indicate alla lettera d) del comma 1 dell’art.2 del Decreto ministeriale 21 luglio 2000 n.278. 

Il congedo può essere fruito in materia continuativa o frazionata. Il suo godimento viene attestato dal datore di lavoro al termine del rapporto; nel calcolo si computano anche le frazioni di mese. 

Durante il periodo di assenza per congedo di cui al presente articolo, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto; non ha diritto a retribuzione alcuna e gli è interdetto lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. 

Salva l’applicazione di quanto previsto dal comma secondo dell’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 in ordine al riscatto ed alla prosecuzione volontaria, il periodo di congedo non viene computato ai fini della anzianità di servizio ed ai fini previdenziali. 

Il lavoratore che intenda godere del permesso di cui al presente articolo ne deve fare domanda per iscritto con un preavviso, salvo casi di oggettiva impossibilità, di almeno giorni quindici di calendario specificando, sempre con il rispetto della riservatezza della persona interessata, il motivo della domanda ed allegando idonea documentazione del medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

Devono essere indicate altresì la decorrenza e la durata del periodo o dei periodi di congedo richiesti e, ove sia possibile, indicata anche una durata minima. Ove il congedo venga richiesto per causa di decesso, lo stesso deve essere documentato con la relativa certificazione o con dichiarazione sostitutiva.

Ove il congedo venga richiesto per situazioni che richiedano particolare impegno del dipendente o per la sua situazione di grave disagio personale, in un uno con la domanda deve essere indicata la sussistenza delle condizioni ivi previste. 

Entro quindici giorni di calendario dalla ricezione della domanda, l’azienda deve pronunciarsi in ordine alla stessa. L’eventuale diniego, la concessione solo parziale, la proposta di rinvio devono essere motivati: 

  • dal mancato rispetto delle condizioni previste dalla legge o dal regolamento di attuazione; 
  • da ragioni tecniche, organizzative e produttive che non consentano la sostituzione del lavoratore. 

È data facoltà alle parti di indicare se sia o meno possibile il rientro del lavoratore in azienda anticipatamente ed in caso affermativo di specificare con quale preavviso. In ogni caso, con il consenso dell’azienda, il lavoratore può sempre rientrare in epoca anticipata. 

In caso di parziale accoglimento o di diniego, il lavoratore può chiedere il riesame della sua domanda nei successivi venti giorni assistito dalle RSA/RSU o dalle OO.SS. territoriali. 

In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, l’azienda può negare il congedo perché la durata richiesta è incompatibile con quella del rapporto di lavoro stesso, per avere già concesso congedi per durata superiore a 3 giorni, per essere stato il dipendente assunto in sostituzione di lavoratore assente per motivi di congedo di cui al presente articolo. 

In applicazione del disposto dell’articolo 4, comma 3 della legge 53/2000, il dipendente che riprenda l’attività lavorativa dopo avere goduto un congedo ai sensi del presente articolo, per complessivi due anni potrà frequentare un corso di formazione teorico pratico della durata massima di 160 ore, delle quali almeno metà di formazione teorica; ove il periodo di congedo sia stato inferiore a due anni, la durata del corso verrà riproporzionata in relazione alla durata del congedo ed alle mansioni del dipendente.