Art. 84 – Maternità

L’azienda deve comunque in tale evenienza: 

  • a) conservare il posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo; nel caso in cui la lavoratrice si avvalga, ai sensi dell’art.20 del suddetto T.U., della facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente al parto, il periodo di 8 mesi decorre dalla data di effettiva assenza; 
  • b) corrispondere ad ogni fine mese l’intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi della sua assenza. 

L’inizio dell’assenza è determinato dal certificato medico. 

L’assenza per i motivi di cui al presente articolo non interrompe il decorso dell’anzianità di servizio. 

Il lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui all’articolo 32 del T.U. sulla maternità deve preavvisare l’azienda, mediante comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima.