Art. 81 – Ferie

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giorni lavorativi indipendentemente dall’anzianità di servizio. Al fine delle ferie il sabato non viene considerato giornata lavorativa. 

I lavoratori che ai sensi della “deroga” non fruiscono della settimana corta, avranno diritto, per anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) (computando come ferie anche la giornata di sabato) ad un periodo di riposo retribuito di 26 giorni lavorativi indipendentemente dall’anzianità di servizio. 

Nell’anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori. 

Per il personale entrato in servizio o cessatone in corso d’anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore. 

La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse o alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti. 

Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, il datore di lavoro avrà il diritto di trattenere in sede di liquidazione l’importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati. 

Le ferie potranno essere frazionate liberamente nel corso dell’anno, fermo restando che almeno due settimane vanno godute consecutivamente durante l’anno stesso di maturazione.

Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata o riconosciuta. 

L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato d’infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti. 

Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio al termine del periodo feriale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non godute.