CCNL > Sezione Seconda > Titolo IV: Svolgimento del Rapporto di Lavoro > Capo III: Festività > Art. 79 – Festività

Art. 79 – Festività

Sono considerati giorni festivi: 

a) la domenica od i giorni di riposo compensativi di cui all’art. 10 della Parte comune del presente CCNL 

b) le seguenti festività nazionali e infrasettimanali: 

Festività nazionali: 

  • Anniversario della Liberazione: 25 aprile 
  • Festa del Lavoro: 1° maggio 
  • Festa della Repubblica: 2 giugno 
  • Festività infrasettimanali: 
  • Capodanno: 1° gennaio 
  • Epifania: 6 gennaio 58 
  • Lunedì di Pasqua: mobile 
  • Assunzione: 15 agosto 
  • Ognissanti: 1° novembre 
  • Immacolata Concezione: 8 dicembre 
  • S. Natale: 25 dicembre 
  • S. Stefano: 26 dicembre 

Festa del Patrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua opera (per Roma è stabilito il 29 giugno SS. Pietro e Paolo quale giorno del Santo Patrono) o un’altra festività da concordarsi tra l’azienda e le RSA o, in mancanza con le OO.SS. locali, in sostituzione di quella del Santo Patrono. 

c) Il pomeriggio della vigilia del S. Natale (24 dicembre) e il pomeriggio della vigilia di Capodanno (31 dicembre): in tali giornate la prestazione lavorativa non potrà andare oltre le ore 13 ed eccedere la metà dell’orario normale giornaliero. 

Per le festività di cui al punto b), escluse invece le semifestività di cui al punto c), cadenti di sabato, di domenica o in altra festività è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata in base ad un ventiduesimo di quella mensile. 

Uguale trattamento spetterà al lavoratore che in tale festività coincidente con il sabato, la domenica o con altra festività, sia in infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie e permessi per giustificati motivi. 

Lo stesso trattamento è dovuto, per le festività coincidenti con la domenica o con altra festività, anche a coloro che lavorino di domenica godendo del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo. 

Nel giorno di coincidenza fra la domenica e festività infrasettimanale, il lavoratore di cui al precedente comma, che normalmente lavora di domenica con riposo compensativo in altro giorno, non sarà tenuto ad alcuna prestazione lavorativa. Le eventuali prestazioni saranno quindi compensate come straordinario festivo. 

In caso di prestazione d’opera nelle festività elencate nella lettera b), oltre al trattamento di cui ai precedenti commi, sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro prestate con le maggiorazioni previste. 

È facoltà dell’azienda sostituire per il personale viaggiante la festività del Santo Patrono del luogo dove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua opera con 10 ore di permessi retribuiti in ragione di anno. I permessi matureranno al momento della festività in questione. I permessi non usufruiti durante l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati. 

A seguito dell’eliminazione della Pasqua e del 4 novembre dai giorni festivi ai lavoratori è riconosciuto un elemento distinto della retribuzione non riassorbibile pari a 10 euro al 3° Super da riparametrare come da tabella seguente. Tale importo, incide su tutti gli istituti legali e contrattuali.

Livello EDR 
Quadro 12,89 
1° 12,07 
2° 11,07 
3° Super 10,00 
3° 9,75 
4° 9,26 
5° 8,84 
8,26