Fermo restando il fatto che la legge n. 146/90 disciplina l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali limitatamente alla tutela dei diritti della persona, le parti convengono che le seguenti attività corrispondono alla necessità, prevista dalla suddetta legge, di proteggere alcuni interessi costituzionalmente garantiti:
- a) trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento;
- b) raccolta e distribuzione del latte;
- c) trasporto di animali vivi;
- d) trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura;
- e) trasporto di prodotti alimentari di prima necessità.
Le parti pertanto si impegnano a garantire, nelle diverse ipotesi di conflitto, l’effettuazione dei servizi di cui sopra.
Prestazioni da garantire nell’ambito della sicurezza delle persone e degli impianti
- a) Custodia;
- b) funzionalità e controllo centrali frigorifere, sala macchine, container frigoriferi;
- c) funzionalità e controllo impianti di riciclo, refrigerazione silos;
- d) controllo merci pericolose e/o deperibili.