Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere, nell’ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali.
È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00. Per i magazzini generali situati entro un recinto portuale, il lavoro notturno decorre dalle ore 20,00 alle 24,00 e dalle ore 1,00 alle 5,00 del mattino.
È considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternativi.
È considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale
Lavoro notturno (escluso il personale viaggiante)
a) compiuto dal guardiano: maggiorazione 20%
b) compreso in turni avvicendati: maggiorazione 15%
c) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25%
Lavoro domenicale con riposo compensativo
a) diurno: maggiorazione 20%
b) notturno: maggiorazione 50%
Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell’ambito dell’orario normale)
a) maggiorazione 50%.