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Art. 72 – Deroghe

  1. Per un massimo di 4 mesi all’anno, anche non consecutivi ed anche non coincidenti con il mese solare, è consentito alle imprese di distribuire l’orario di lavoro su 5 giorni in maniera non omogenea nell’arco della settimana, fermo restando il minimo di 32 ed il massimo di 48 ore settimanali, nonché il minimo di 6 ed il massimo di 10 ore giornaliere ordinarie, con una media settimanale di 39 ore sui due mesi consecutivi, da considerarsi entrambi in regime di flessibilità, tranne che ricorrano le condizioni di cui al successivo punto 4. 
  2. Sempre all’interno del periodo massimo di 4 mesi all’anno, le imprese per un periodo massimo di 4 settimane consecutive potranno articolare la durata dell’orario normale di lavoro su 6 giornate con le modalità di cui alla lettera precedente.
  3. Per ogni mese in cui verrà attuato il regime di flessibilità di cui al comma 1 sarà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità complessiva lorda pari a 75 euro, che verrà riproporzionata in base alle effettive settimane di utilizzo. 

Per il mese in cui verrà attuato il regime di flessibilità di cui al comma 2 sarà corrisposta ai lavoratori interessati una indennità complessiva lorda pari a 110 euro, che verrà riproporzionata in base alle effettive settimane di utilizzo. 

  1. Nel caso in cui nel mese di flessibilità venisse superata la media delle 39 ore settimanali, le ore in più verranno fatte fruire, nel mese successivo, al lavoratore prevalentemente a giornate intere o a mezze giornate; in questo caso tale mese non sarà da considerarsi in regime di flessibilità. Qualora le ore eccedenti non vengano recuperate saranno retribuite come lavoro straordinario. 
  2. Con un anticipo di almeno 45 giorni dovrà essere avviato un esame preventivo con la RSA/RSU e/o le OO.SS. territoriali, in merito all’applicazione di tale regime di orario, nonché la distribuzione dell’orario di lavoro, l’inizio e il termine della giornata lavorativa, che in ogni caso non può pregiudicare l’applicazione del suddetto regime di flessibilità. 
  3. I mesi di flessibilità non utilizzati dall’impresa non potranno essere cumulati con quelli relativi all’anno successivo. 
  4. Le disposizioni di cui sopra si applicano solo ai lavoratori con contratto a tempo pieno. 
  5. In considerazione delle particolarità attinenti al personale strettamente collegato al trasporto completo ed ai traslochi internazionali, per la misura massima del 50% della sua consistenza, è consentito alle imprese di attuare regimi di flessibilità relativamente alla prestazione del sabato, per un massimo di 4 ore giornaliere, col limite di 200 ore cumulative nell’anno. Tale limite non è cumulabile con le 150 ore di cui al comma 3 del presente articolo. 

La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.