I tempi di riposo previsti dal contratto non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge e dai regolamenti e si applica la disposizione più favorevole al lavoratore.
Rientrano nei riposi intermedi:
- i tempi per la consumazione dei pasti, che sono di un’ora per le trasferte di durata fino a 15 ore e di 2 ore (un’ora per ciascuna interruzione) per le trasferte superiori alle 15 ore;
- il tempo minimo previsto dalle norme di legge.
Il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per i tempi di riposo ed ha diritto alla sola indennità di trasferta nel caso in cui il riposo sia dato fuori dalla sede dell’impresa o della residenza del lavoratore.
Ferma restando la durata del lavoro contrattuale, l’eventuale maggior durata dell’orario di lavoro è retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario con una delle seguenti modalità:
a) secondo l’attività effettivamente prestata;
b) secondo quanto previsto da:
Accordi aziendali, Accordi collettivi territoriali, Accordo-quadro territoriale, Accordi per servizi omogenei e/o per bacini di traffico.
In aggiunta alle 4 festività abolite, al personale viaggiante sono riconosciute, 4,5 giornate di permesso retribuito in ragione di anno di servizio o frazione di esso, monetizzate al 75% del valore corrispondente.
Al personale addetto ai servizi di trasloco diverso dal conducente, per il tempo in viaggio e l’eventuale tempo di presenza a disposizione, si applicano per analogia le norme del presente articolo. Le condizioni di migliore favore di cui ai commi precedenti sono assorbite fino a concorrenza.
Fatta eccezione per il trasporto a collettame, l’orario di lavoro del personale viaggiante addetto ai servizi extraurbani che gode del trattamento di trasferta (3° livello Super, 3° livello Super Junior e 3° livello) si intende distribuibile fino alle ore 13,00 del sabato senza la maggiorazione del 50% ed è consentito il conguaglio orario nell’ambito di 4 settimane.