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Art. 67 – Riposo settimanale

Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di legge. 

Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, salva l’applicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo. 

In caso di modificazioni dei turni di riposo, il lavoratore sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto – per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo – ad una maggiorazione del 40%.