Art. 65 – Addetti all’uso di attrezzature munite di videoterminali e dei call-center

Gli addetti all’uso di attrezzature munite di videoterminali e dei call-center saranno adibiti all’uso dei medesimi in conformità alle normative di cui al d.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) e successive modifiche.

L’eventuale istituzione di turni continuativi di lavoro e/o orari sfalsati della durata di 8 ore giornaliere, nonché l’eventuale distribuzione dell’orario di lavoro in modo non uniforme per i diversi reparti produttivi dovrà essere concordata tra le parti. 

Si intendono per orari sfalsati quelli che hanno inizio almeno due ore prima o dopo l’inizio dell’orario normale di lavoro fissato.