Art. 56 – Assunzione

L’assunzione verrà comunicata direttamente all’interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 

  1. la data di assunzione; 
  2. il livello retributivo a cui il lavoratore viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere nonché la sede di lavoro;
  3. il trattamento economico iniziale; 
  4. la durata dell’eventuale periodo di prova; 
  5. il numero di matricola. 

All’atto dell’assunzione il lavoratore deve presentare: 

  1. la carta d’identità o documento equivalente; 
  2. il libretto di lavoro o documento equivalente e il libretto formativo del cittadino se in possesso del lavoratore; 
  3. il tesserino di codice fiscale; 
  4. i documenti previsti da particolari disposizioni di legge ed eventuali altri documenti o certificati richiesti dall’azienda

Il lavoratore è tenuto a comunicare, inoltre, per iscritto il suo domicilio e la sua residenza, nonché le eventuali successive variazioni.