Art. 53 – Welfare aziendale sperimentale

L’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è realizzata mediante la contrattazione di secondo livello, che avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strategie delle imprese – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di maggiore innovazione, di qualità, di redditività.

Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo, anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.

Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.

Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.

Le Parti concordano sull’opportunità che, in sede di negoziazione del premio di risultato, sia avviato un confronto sull’eventuale attivazione di programmi di welfare aziendale che, oltre ad essere particolarmente agevolanti sia dal lato dei lavoratori che dal lato delle aziende, possano rafforzare i legami collaborativi che, oggi più che mai, rappresentano un elemento strategico di competitività delle aziende per la salvaguardia dell’occupazione e, possibilmente, il suo sviluppo.

Le misure di Welfare aziendale, che potranno sostituire in parte o nella totalità il premio di risultato, terranno conto delle esigenze dei lavoratori e dell’organizzazione aziendale in quanto volte a migliorare la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, migliorando al contempo la qualità della loro vita personale e familiare con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria.

Ai sensi dell’art. 51, comma 2 lett. f, f-bis, f-ter e comma 3 del TUIR, di seguito sono elencati in via esemplificativa gli strumenti di welfare aziendale non soggetti a regime fiscale e contributivo, fruibili in alternativa a premi di risultato in forma monetaria.

OPERE E SERVIZI PER FINALITA’ SOCIALI

Soggetti beneficiari: dipendenti e familiari anche se non fiscalmente a carico.

Modalità di erogazione:

  • strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati;
  • pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore);
  • possibile utilizzo di una piattaforma elettronica;
  • documento di legittimazione nominativo (voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto);
FinalitàServizi
Educazione e Iscrizione– Corsi extraprofessionali
– Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingua)
– Servizi di orientamento allo studio
Ricreazione– Abbonamenti o ingressi a cinema
e teatri, pay tv …
– Abbonamenti o ingressi a
palestre, centri sportivi, impianti
sciistici, Spa, …
– Abbonamenti a testate
giornalistiche, quotidiani, …
– Viaggi (pacchetti completi),
pacchetti case vacanza
– Biglietteria e prenotazioni di
viaggi, soggiorni e vacanza
– Attività culturali (mostre e musei)
– Biblioteche
– Attività ricreative varie (eventi
sportivi, spettacoli, ..)
Assistenza sociale– Assistenza domiciliare
– Badanti
– Case di riposo (R.S.A)
Assistenza sanitaria– Checkup medici
– Visite specialistiche
– Cure odontoiatriche
– Terapie e riabilitazione
– Sportello ascolto psicologico
Culto– Pellegrinaggio (pacchetti
completi)

SOMME, SERVIZI E PRESTAZIONI DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE ED ASSISTENZA A FAMILIARI, ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI

Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti anche se non fiscalmente
a carico.

Modalità di erogazione:

  • Strutture di proprietà dell’azienda o di fornitori terzi convenzionati;
  • È ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione;
  • Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica;
  • Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).
Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare– Asili nido
– Servizi di babysitting
– Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare media e superiore
– Università e Master
– Libri di testo scolastici e universitari
Servizi integrativi, di mensa e di trasporto connessi all’educazione e istruzione– Doposcuola o Pre-scuola
– Buono pasto mensa scolastica
– Scuolabus, gite didattiche
– Frequentazione corso integrativo (lingue straniere/lingua italiana per bambini stranieri)
Ludoteche e centri estivi e invernali– Spese per frequentazioni di campus estivi e invernali
– Spese per frequentazione di ludoteche
Borse di Studio– Somme corrisposte per assegni, premi di merito e sussidi allo studio
Servizi di assistenza ai familiari anziani e/o non autosufficienti
– Familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni)
– Familiari non autosufficienti (non autonomia nello
svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di
sorveglianza continua- è richiesta certificazione medica)
– Badanti
– Assistenza domiciliare
– Case di riposo
– Case di cura

BENI E SERVIZI IN NATURA

Soggetti beneficiari: dipendenti;

Modalità di erogazione:

  • Beni e Servizi prodotti dall’azienda o erogati da terzi
    convenzionati;
  • Possibile utilizzo di una piattaforma elettronica;
  • Documento di legittimazione nominativo (c.d voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto).

Esemplificazioni:

  • Buoni Spesa per generi alimentari
  • Buoni Spesa per shopping (es. commercio elettronico)
  • Buoni Spesa per acquisti vari
  • Buoni Carburante
  • Ricariche telefoniche

SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL POSTO DI LAVORO

Soggetti beneficiari: dipendenti;

Modalità di erogazione:

  • NON È AMMESSA L’EROGAZIONE IN DENARO;
  • Servizi erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o forniti da terzi (compresi esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o di accordo stipulato dallo stesso datore.

Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dall’articolo 1, commi da 182 a 189, L. 208/2015 e dal D. M. 25 marzo 2016, così come modificati dall’art. 55, D.L. 24 Aprile 2017, n.50, e successive modificazioni.

Indicatori

Per l’acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei risultati previsti ai fini della contrattazione territoriale e/o aziendale, anche al fine della determinazione del premio di risultato da questa prevista, le Parti faranno prioritariamente riferimento a indicatori volti alla misurazione e alla verifica degli incrementi di Produttività, Qualità, Redditività, Efficienza e Innovazione.

Tuttavia i premi saranno oggetto di tassazione agevolata qualora strettamente correlati a miglioramenti misurabili e verificabili in modo obiettivo, attraverso il riscontro ad indicatori numerici ovvero altri indicatori appositamente individuati, secondo criteri che potranno consistere: nell’aumento della produzione, in risparmi dei fattori produttivi, nel miglioramento della qualità dei prodotti/servizi e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro o il ricorso al lavoro agile, come modalità flessibile di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato.

Ai fini della detassazione è necessario che, nell’arco di vigenza contrattuale, siano realizzati gli incrementi di almeno due degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati e, che l’incremento possa essere verificato attraverso indicatori individuati ad hoc al fine di soddisfare l’eterogeneità dei contesti aziendali.

Ai sensi dell’Art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, è necessario che siano introdotti almeno due interventi selezionati dalle aree tematiche della genitorialità, della flessibilità organizzativa o del welfare aziendale di cui all’art. 3 del Decreto Interministeriale del 12/09/2017, di seguito dettagliatamente elencate:

GenitorialitàFlessibilità organizzativaWelfare aziendale
Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennitàLavoro agileConvenzioni per l’erogazione di servizi time saving
Estensione del congedo parentale, in termini temporali e /o di integrazione della relativa indennitàFlessibilità oraria in entrata e in uscitaConvenzioni con strutture per servizi di cura
Previsione di nidi d’infanzia/asili nido/ spazi ludico ricreativi aziendali o interaziendaliPart-TimeBuoni per l’acquisto di servizi di cura
Percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternitàBanca delle ore
Buoni per l’acquisto di servizi di baby sittingCessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti

Il Contratto aziendale dovrà riguardare un numero di dipendenti che sia pari o superiore al 70% della media dei lavoratori dipendenti occupati nell’anno civile precedente a quello in cui è presentata la domanda di accesso al beneficio e il datore di lavoro dovrà rispettare le condizioni ex art. 1, c. 1175 L. 296/2006.

Il premio di risultato, per consentire le predette misurazioni, sarà corrisposto di norma nell’anno successivo a quello di riferimento, salve eventuali anticipazioni, basate sugli andamenti tendenziali, che saranno soggette a conguaglio.

Al fine della validità, i suddetti accordi collettivi, contenenti gli indicatori degli incrementi, dovranno essere depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, territorialmente competente, ai sensi di quanto previsto dal D.I. del 25 marzo 2016, con modalità esclusivamente telematiche, entro i 30 giorni successivi alla sua sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità alle disposizioni contenute nel Decreto citato.

In ultimo, le Parti stipulanti gli accordi territoriali e/o aziendali, potranno affidare all’Osservatorio Nazionale istituito presso l’Ente Bilaterale, il compito di acquisire ed elaborare le suddette informazioni, fermo restando che i risultati di tali elaborazioni saranno resi noti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della riservatezza dei dati aziendali e personali.

Altresì l’Osservatorio dovrà monitorare ed analizzare i premi di risultato al fine di promuovere e favorire la diffusione della contrattazione di II livello con vantaggi su produttività, redditività, qualità ed efficienza, al fine del godimento delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa su richiamata.