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Art. 45 – Lavoro supplementare: normativa

Le parti, data l’opportunità, a fronte delle esigenze organizzative aziendali, di consentire anche ai lavoratori part-time assunti a termine di incrementare la propria retribuzione attraverso la effettuazione di prestazioni lavorative eccedenti l’orario contrattuale, concordano che sia consentita l’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie a tutti i lavoratori part–time.

Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno.

L’accordo del lavoratore deve risultare da atto scritto ed indicare le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.

Le ore di lavoro supplementare vanno retribuite una maggiorazione del 18% rispetto alla paga base oraria.