Art. 43 – Rapporto a tempo parziale

L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:

  • il periodo di prova per i nuovi assunti;
  • la durata della prestazione lavorativa ridotta e della collocazione temporale dell’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e relative modalità che non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali;
  • il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa;
  • la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno;
  • tutte le altre condizioni di impiego.