Art. 40 – Lavoro somministrato

La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro.

La durata massima del contratto di somministrazione è di 18 mesi ed è prorogabile sino a un periodo complessivamente non superiore a 36 mesi incluso il primo contratto.

Il contratto di lavoro somministrato è attivabile nei seguenti casi:

  • attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
  • quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
  • per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate;
  • sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi:

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quai si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
  • presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una, riduzione dell’orario che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
  • da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del T.U. n.81/2008 e successive modificazioni.