È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
a. per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
b. commesse improvvise e/o importanti con consegne in tempi ristretti;
c. manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici, magazzini, ecc.;
d. incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o sperimentali;
e. esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
f. assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie;
g. esecuzione di un servizio e/o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
h. necessità derivanti dall’intensificazione dell’attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
i. sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità;
j. fase di avvio di nuove attività e/o di nuovi servizi, ai sensi dell’art. 10 comma 7 lettera a) del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 per un periodo non superiore a 18 mesi;
k. sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:
- infermità per malattia;
- infortunio sul lavoro;
- aspettativa;
- sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18.1.1992, n. 16 e successive modificazioni;
- astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi d.lgs 26.3.2001, n. 151.