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Art. 25 – Organismi paritetici

La parti si impegnano a costituire all’interno dell’Ente Bilaterali EBILAV, un Organismo Paritetico Nazionale per la Sicurezza sul Lavoro formato da un numero di membri pari nominati in parti uguali dalle organizzazioni sindacali e datoriali fino ad un massimo di 6 ciascuno.

Il suddetto Organismo Paritetico Nazionale opererà in piena autonomia funzionale rispetto agli Enti Bilaterali. L’O.P.N. per la Sicurezza sul Lavoro ha i seguenti compiti:

  • promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività complementari per i componenti degli O.P.R.;
  • promuovere la costituzione degli Organismi Paritetici Regionali e coordinarne l’attività;
  • verificare l’avvenuta costituzione degli Organismi Paritetici Regionali;
  • elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministri del Lavoro e della Sanità;
  • promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all’applicazione della normativa;
  • promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla U.E. e di Enti pubblici e privati nazionali;
  • favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell’U.E. e nazionali;
  • valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;
  • ricevere dagli organismi paritetici regionali l’elenco dei nominativi dei rappresentanti per la sicurezza.