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Art. 14 – Funzioni e finalità

L’Ente Bilaterale EBILAV persegue le seguenti finalità:

  1. formazione, in conformità con l’art. 37 del d.lgs. 81/2008 e successive
    modificazioni ed integrazioni sulla sicurezza sul lavoro, sulla qualificazione
    professionale e sul contratto di apprendistato;
  2. sostegno del reddito e dell’occupazione, anche mediante riqualificazione
    professionale dei dipendenti;
  3. promozione, sviluppo e diffusione di forme integrative nel campo della previdenza
    e dell’assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
  4. monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità,
    della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, per evitare discriminazioni basate su nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali e religiose;
  5. conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal d.lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
  6. costituzione dell’Organismo Paritetico per l’espletamento delle azioni inerenti l’applicazione del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
  7. costituzione della banca dati delle RSU;
  8. costituzione della banca dati delle RLS;
  9. interpretazione autentica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica Commissione, che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
  10. costituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio, ai fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di verifica dell’andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di Conciliazione;
  11. gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi, conformemente ai regolamenti formulati dalle Parti che hanno stipulato il presente contratto;
  12. costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinazione delle relative l’attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
  13. attivazione, direttamente o in convenzione, di procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e relativa gestione;
  14. attivazione di un fondo di assistenza sanitaria integrativa e di un fondo di previdenza complementare;
  15. attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato all’Ente dalle Parti stipulanti.

L’Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali.