Art. 118 Contratto di lavoro a tempo determinato

Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del presente articolo e sono effettuate secondo le stesse norme previste per l’assunzione a tempo indeterminato. 

È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali: 

  • a) per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno; 
  • b) commesse improvvise e/o importanti con consegne in tempi ristretti; 
  • c) manutenzione straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici, magazzini, ecc.; 
  • d) incrementi di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o sperimentali; 
  • e) esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; 
  • f) assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie; 
  • g) esecuzione di un servizio e/o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo; 
  • h) necessità derivanti dall’intensificazione dell’attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico; 
  • i) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità; 
  • j) fase di avvio di nuove attività e/o di nuovi servizi, ai sensi dell’art. 10, comma 7, lettera a), del D.LGVO. 6 settembre 2001, n. 368, per un periodo non superiore a 18 mesi; 
  • k) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi: 
    • infermità per malattia; 
    • infortunio sul lavoro; 
    • aspettativa; 
    • sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni; 
    • astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi del D.LGVO. 26 marzo 2001, n. 151. 

Altre ipotesi di contratto a termine potranno essere concordate con i sindacati a livello territoriale. 

Fatta salva la deroga per i lavoratori mobili di cui alla premessa il personale, anche a tempo parziale, assunto a termine ai sensi del comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), non può eccedere mediamente nell’anno: 

  • nelle aziende fino a 50 dipendenti, la misura del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato; 
  • nelle aziende con più di 50 dipendenti, la misura massima del 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e in ogni caso in misura non inferiore a quella consentita alle unità produttive fino a 50 dipendenti. 

Qualora se ne ravvisi la necessità, i limiti di cui sopra possono essere elevati con accordo sindacale con le OO.SS. territoriali congiuntamente alle RSU in funzione delle specifiche esigenze aziendali. 

Se dall’applicazione delle suddette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all’unità superiore. 

L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 2. 

Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni calendariali dall’inizio della prestazione. 

L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei casi seguenti: 

  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 
  • salvo diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
  • presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; 
  • da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. 

L’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l’affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio dell’astensione obbligatoria ai sensi del D.LGVO n. 151/2001.

Durata massima contratto tempo determinato

La durata massima del contratto è pari a un periodo complessivo di 36 mesi, compresa l’eventuale proroga del periodo inizialmente previsto dal contratto individuale di lavoro. Tale norma non si applica per i contratti a tempo determinato assunti per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto. 

Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine, inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore fino al ventesimo giorno successivo. 

Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. 

Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. 

Nel caso di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. 

Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la tredicesima e la quattordicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che lo spe-cifico trattamento non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine. 

Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato viene garantito un trattamento di malattia o infortunio pari a quello spettante al personale a tempo indeterminato, rapportato in funzione della durata del rapporto di lavoro. 

Al lavoratore con contratto a tempo determinato è assicurata una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro. 

L’azienda fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo indeterminato, che si rendessero disponibili. 

Ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, è riconosciuto un diritto di precedenza nelle assunzioni presso la stessa azienda e con la medesima qualifica. Tale diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti per iscritto, in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. 

Fermo restando il suddetto termine di un anno, a parità di richieste di assunzione per la medesima qualifica, prevale l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda attraverso precedenti contratti a tempo determinato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica. 

In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, il periodo di servizio prestato a tempo determinato è utile ai fini del computo della anzianità di servizio.