Art. 113 – Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: 

a) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio: 

  • mesi due e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello; 
  • mesi uno e quindici giorni per gli impiegati del 2° livello; 
  • mesi uno per gli impiegati degli altri livelli. 

b) Per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non dieci: 

  • mesi tre e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello; 
  • mesi due per gli impiegati del 2° livello; 
  • mesi uno e quindici giorni per gli impiegati degli altri livelli. 

c) Per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio: 

  • mesi quattro e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello; 
  • mesi due e quindici giorni per gli impiegati del 2° livello; 
  • mesi due per gli impiegati degli altri livelli. 

Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese. Nel caso di dimissioni da parte dell’impiegato i termini di preavviso sono ridotti della metà. 

d) Per gli operai non in prova, sei giorni lavorativi, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana. 

e) Per il personale viaggiante dei livelli 3° Super, 3° Super Junior e 3° non in prova, quindici giorni di calendario decorrenti da qualsiasi giorno della settimana. 

La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. 

Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato. 

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del trattamento di fine rapporto. 

È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all’inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. 

Durante la decorrenza del preavviso il lavoratore ha diritto di ottenere permessi (retribuiti nel caso di licenziamento) in ragione di 2 ore giornaliere o di 12 ore settimanali per la ricerca di altra occupazione. 

L’orario di tali assenze sarà concordato col datore di lavoro che dovrà tenere conto delle esigenze del lavoratore.