Art. 112 Recesso

Ai sensi dell’art. 2218 c.c. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

Ai sensi dell’art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto e a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).