Art. 111 – Reperibilità

Ad eccezione del personale viaggiante del presente CCNL che non sia impiegato in servizi di pubblica utilità ed emergenza, possono essere individuate a livello aziendale, previo esame congiunto per una sua definizione con le RSU/RSA, le figure professionali soggette ad essere reperibili in ore non lavorative per sopperire ad esigenze tecnico-organizzative connesse alla corretta operatività dell’azienda nonché alla sicurezza delle strutture.

A livello aziendale saranno altresì individuati i periodi massimi di reperibilità, il compenso specifico spettante al lavoratore in reperibilità nonché le modalità applicative di un eventuale recupero del riposo giornaliero interrotto per effetto della reperibilità. 

I lavoratori interessati non possono rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità. 

Sono fatti salvi gli accordi in materia eventualmente esistenti.