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Art. 110 – Rimborso spese – indennità equivalenti

Ai lavoratori in missione di servizio ed a quelli chiamati quali testi in causa civile o penale per motivi inerenti al servizio l’azienda corrisponderà: 

  • a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia in territorio nazionale è dovuto il rimborso della prima classe); 
  • b) il rimborso delle normali spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti massimi in vigore: 
SpeseRimborso (Euro)
Prima colazione2,04
Pranzo25,47
Cena25,47
Pernottamento59,37
  • c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l’espletamento della missione. Resta inteso che il trattamento previsto al soprastante punto 2 della lettera b) è dovuto anche nel caso che il lavoratore per le implicazioni del servizio o per disposizioni aziendali si trovi fuori dalla sede di lavoro per l’intervallo ovvero sia impossibilitato a rientrare in tempo utile per usufruirlo secondo l’orario prestabilito. 

Per le missioni di durata superiori a 30 giorni i rimborsi delle spese potranno essere rivisti e concordati diversamente da quanto sopra previsto in relazione alle par-ticolarità delle missioni stesse. 

Il personale viaggiante nonché il personale ad esso affiancato comandato a prestare servizio extra urbano, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, ha diritto ad una indennità di trasferta in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano. 

Le misure dell’indennità di trasferta sono le seguenti: 

  1. per i servizi in territorio nazionale:
    • dalle 6 alle 12 ore: 20,60 euro
    • dalle 12 alle 18 ore: 31,82 euro
    • dalle 18 alle 24 ore: 39,96 euro
  2. per i servizi in territorio estero:
    • dalle 6 alle 12 ore: 28,74 euro
    • dalle 12 alle 18 ore: 41,85 euro
    • dalle 18 alle 24 ore: 59,29 euro

I suddetti importi giornalieri sono incrementati dalle seguenti somme riferite a ciascuna fascia temporale e tipologia di servizio nazionale ed internazionale: 1,20 euro.

I valori dell’indennità di trasferta e quelli relativi ai limiti massimi di rimborso delle spese di vitto e alloggio di cui al comma 1 lettera b, saranno adeguati all’indice ISTAT del costo della vita. 

Le misure per l’indennità di trasferta per i servizi internazionali vengono applicate per le sole ore trascorse in territorio estero, fermo restando che le ore di assenza in territorio nazionale saranno conteggiate con le misure previste al punto 1) cumulandosi i due trattamenti. 

L’indennità di trasferta prevista dal presente articolo ha natura restitutoria nella misura fissata dalle parti e può essere integrata fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per l’esenzione contributiva e fiscale. 

Le regole e le definizioni possono essere stabilite con gli accordi collettivi aziendali o territoriali. 

Le differenze in più rispetto ai valori esenti dall’IRPEF hanno natura retributiva e sono computabili esclusivamente nel T.F.R., sempre che l’indennità sia erogata in modo non occasionale. 

Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le sei ore continuative. 

Nell’ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a 6 ore, si procederà, ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa un’ora di libertà in sede per consumare il pasto e sempreché tale sosta sia contenuta, per il pasto meridiano, dalle 11,30 alle 14,30 e, per il pasto serale, dalle 18,30 alle 21,30. 

Restano salve le condizioni individuali e collettive di miglior favore fino al loro assorbimento con gli aumenti e le rivalutazioni previste dal presente articolo. 

Per il personale che goda del trattamento di trasferta, le prestazioni dalle 22,00 alle 6,00 non danno luogo alla maggiorazione per lavoro notturno di essendo concordata l’indennità di lavoro notturno.