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Art. 11 – Imprese fino a 15 dipendenti

Assemblea e delegato di impresa

Nelle unità produttive che occupano fino a quindici dipendenti saranno concesse a ciascun dipendente otto ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dell’orario di lavoro per le quali le imprese forniranno l’uso dei locali, compatibilmente con le disponibilità aziendali.

Presso le predette unità produttive è eletto un delegato d’impresa in rappresentanza dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro.

Compito fondamentale del delegato d’impresa è quello di concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori ed il datore di lavoro per il regolare svolgimento dell’attività produttiva, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione.

Per l’esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta al delegato d’impresa:

  1. intervenire presso il datore di lavoro per l’esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
  2. intervenire presso il datore di lavoro per l’esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali, tentando in prima istanza la composizione delle controversie collettive ed individuali relative;
  3. esaminare con il datore di lavoro anche preventivamente e al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, gli schemi di regolamenti interni aziendali, la programmazione delle ferie disposta dall’azienda tenuto conto dei desideri espressi dai lavoratori, la distribuzione del normale orario di lavoro.