Art. 109 – Aumenti periodici di anzianità

Ai lavoratori, per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità. 

L’importo degli aumenti è il seguente:

LIVELLI EURO 
Quadri 30,99 
29,44 
26,86 
3 super 24,79 
3 super junior 24,22 
24,27 
23,24 
4 junior 22,34 
22,21 
20,66 
6 junior 18,78