L’azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
La tredicesima mensilità va computata agli effetti del T.F.R. e della indennità sostitutiva di preavviso.