Art. 107 – Tredicesima mensilità

L’azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre. 

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni. 

La tredicesima mensilità va computata agli effetti del T.F.R. e della indennità sostitutiva di preavviso.