Cariche sindacali – Permessi e aspettative
Ai lavoratori componenti gli organi esecutivi e/o direttivi sia delle Confederazioni e dei Sindacati nazionali delle organizzazioni stipulanti il presente contratto sia delle strutture territoriali, regionali e provinciali e/o comprensoriali delle predette organizzazioni, saranno concessi, dietro esibizione della convocazione degli organismi di cui sopra o su espressa richiesta delle organizzazioni predette, permessi retribuiti fino a 24 giornate annue.
I nominativi dei lavoratori componenti gli organi di cui al precedente comma devono essere tempestivamente comunicati all’azienda.
I componenti gli organi direttivi delle rappresentanze aziendali sindacali, di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in sostituzione di quanto previsto dall’art. 23 della legge stessa, hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Tali permessi retribuiti verranno concessi nel limite complessivo annuo di un’ora e mezza per ciascun dipendente dell’unità produttiva aziendale.
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
Durante il periodo di aspettativa si applicano le norme di cui all’art.31 della legge 20 maggio 1970, n.300.
Diritto di affissione
Presso i posti di lavoro l’impresa collocherà un unico albo per l’affissione di comunicazioni a disposizione delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie nazionali, provinciali o territoriali e dai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali dovranno riguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro.
L’impresa consentirà altresì l’affissione della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti autorità.
Assemblea
Le assemblee retribuite di cui all’art.20 della legge n.300 del 20.5.1970 potranno essere convocate con un preavviso di almeno 24 ore, salvo casi di gravissima ed estrema urgenza.